Skip to Content

Download contratto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

  1. PREMESSE
    EVM S.R.L, con sede legale in Genova (GE), P.zza Cavour 2 (int.1), distribuisce materiale fotovoltaico alle condizioni generali di vendita che seguono. Tali condizioni generali si applicano anche alle eventuali modifiche richieste dal proponente-acquirente, anche verbalmente, successivamente alla sottoscrizione della proposta a tergo. Tali condizioni generali annullano ogni diversa e/o contraria clausola, stampata o manoscritta, presente negli ordini, nelle richieste, nella corrispondenza e, comunque, in ogni altro scritto del proponente-acquirente. La sottoscrizione delle presenti condizioni generali implica l’adesione del proponente-acquirente alle stesse, senza riserva alcuna. Le presenti condizioni generali sono redatte in lingua italiana, che ne costituisce la lingua ufficiale, e il proponente-acquirente dichiara di averle lette integralmente e ben comprese. 
  2. PROPOSTA
    La proposta (“Preventivo/Ordine di vendita”) contrattuale del proponente-acquirente, sottoscritta a tergo, è valida ed efficace, ai sensi dell’art. 1326 codice civile, e il proponente-acquirente non ne richiede accettazione espressa prima dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 1327 codice civile. 
  3. ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
    Il contratto di vendita si riterrà perfezionato, ai sensi dell’art. 1327 codice civile, senza accettazione espressa prima dell’esecuzione, nel momento e nel luogo in cui la “EVM S.r.l.” riceverà la proposta contrattuale sottoscritta, e cioè presso la propria sede. Eventuali modifiche della suddetta proposta saranno esaminate solo se comunicate dal proponente-acquirente, mediante lettera raccomandata a.r., entro il termine tassativo di 8 giorni dalla data riportata a tergo. La eventuale revoca della suddetta proposta dovrà essere comunicata dal proponente-acquirente, mediante lettera raccomandata a.r., entro il termine tassativo di 8 giorni dalla data riportata a tergo; in tal caso, la “EVM S.r.l.” tratterrà quanto versato dal proponente-acquirente quale acconto riportato a tergo, a titolo di penale, ai sensi dell’art. 1382 codice civile. In ogni caso, la “EVM S.r.l.” potrà in ogni momento modificare o annullare alcuni articoli e/o marchi per ragioni di produzione e/o approvvigionamento e/o cause tecniche non imputabili alla stessa, dandone comunicazione al proponente-acquirente. 
  4. CONSEGNA
    I termini di consegna (“Spedizione”) eventualmente indicati in “conferma d’ordine” sono meramente indicativi e non vincolanti. “EVM S.r.l.” è autorizzata sin d’ora a fornire al cliente il prodotto anche prima del termine di consegna pattuito o una parte del prodotto. “EVM S.r.l.” provvederà alla consegna dei prodotti entro il periodo indicato a tergo, intendendosi per consegna la partenza della merce dal magazzino della “EVM S.r.l.” mediante ritiro della merce stessa da parte del vettore. L’eventuale ritardo nella consegna non potrà essere invocato dal proponente-acquirente quale causa di risoluzione contrattuale o come fonte di indennizzo o di risarcimento, anche in quanto il periodo indicato a tergo è meramente indicativo. “EVM S.r.l.” non sarà tenuta al rispetto del suddetto periodo nell’ipotesi di forza maggiore. In ogni caso, ai sensi dell’art. 1510, II comma, codice civile, la “EVM S.r.l.” si libererà dall’obbligo di consegna della merce rimettendo la stessa al vettore. La merce viaggia a rischio e pericolo del proponente-acquirente, salvo che non sia stato diversamente stabilito da accordi intercorsi tra le parti. In ogni caso il proponente-acquirente rinuncia alla possibilità di esigere da EVM S.r.l. il pagamento di importi a titolo di penali o risarcimento danni in caso di ritardata consegna rispetto alla data di “Spedizione” indicata a tergo. Resi da parte del proponente-acquirente di merce conforme all’ordine ovvero sostituzione di prodotti conformi all’ordine saranno accettati da EVM S.r.l. solo previa autorizzazione scritta, con addebito di un contributo pari al 20% del prezzo netto prodotto acquistato come da “ordine di vendita”. La merce viaggia a carico e a rischio del proponente acquirente (Incoterm 2000 EXW) salvo diverse disposizioni determinate in “ordine di vendita” ed accettate dal cliente. 
  5. PAGAMENTO DEL PREZZO
    E-VM, brand della società EVM s.r.l. Piazza Cavour, 2 int. 1, CAP 16128 Genova (GE) P.IVA/C.F. 02723090995 mail: info@e-vm.it – tel: 010 8990319 Capitale Sociale 20.000€ Il prezzo dei prodotti acquistati dovrà essere pagato alla “EVM S.r.l.”, con sede legale in Genova (GE), P.zza Cavour 2 (int.1), secondo le condizioni di pagamento stabilite a tergo. La “EVM S.r.l.”, laddove la solvibilità del proponente-acquirente diminuisca (ad esempio: per sopravvenienza di decreti ingiuntivi, di protesti, di procedure esecutive, di procedure concorsuali, etc.), avrà la facoltà di recedere dal contratto. La “EVM S.r.l.”, laddove il proponente-acquirente ritardi i pagamenti dovuti e/o laddove la solvibilità del proponente-acquirente diminuisca, potrà recedere dal contratto e/o revocare le dilazioni di pagamento concesse, gli sconti effettuati e le facilitazioni applicate. 
  6. INADEMPIMENTO DEL PROPONENTE-ACQUIRENTE
    Nel caso in cui si verifichi il mancato pagamento del prezzo secondo le condizioni stabilite a tergo, anche di una sola rata, il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, oppure la “EVM S.r.l.” potrà sospenderne l’esecuzione, ai sensi dell’art. 1461 codice civile. 
  7. VIZI DELLA MERCE
    Il proponente-acquirente dovrà denunciare eventuali vizi e/o mancanze della merce alla “EVM S.r.l.”, per iscritto tramite lettera raccomandata a.r., entro 8 giorni dalla data di ricevimento della stessa, specificando il codicearticolo ed i vizi e/o le mancanze in modo da renderne possibile la verifica. Laddove la “EVM S.r.l.” riconosca l’esistenza di merce viziata, il proponente-acquirente sarà autorizzato per iscritto alla restituzione della merce viziata mediante un vettore indicato dalla “EVM S.r.l.”; tale restituzione dovrà avvenire entro il termine tassativo di 10 giorni dalla predetta autorizzazione; successivamente, il proponente-acquirente riceverà una nota di credito. Laddove la “EVM S.r.l.” riconosca l’esistenza di merce mancante, il proponente-acquirente riceverà una nota di credito. Nessuna restituzione potrà avvenire e nessuna mancanza potrà essere riconosciuta senza il rispetto della suddetta procedura e, quindi, la merce acquistata si intenderà ricevuta dal proponente-acquirente esente da vizi e nella quantità risultante dai documenti di trasporto. Eventuali reclami per danni sul trasporto effettuato tramite corriere convenzionato “EVM S.r.l.” saranno accettati esclusivamente se sul documento di trasporto sarà stata apposta clausola di “accettazione merce con riserva” (segnalando la motivazione per cui la merce viene accettata con riserva pena la perdita diritto risarcimento) ed il reclamo perverrà a “EVM S.r.l.” in via scritta entro 48 ore dall’ora della consegna. 
  8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
    Il contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana. Per ogni controversia, nessuna esclusa, inerente sia l’interpretazione sia l’esecuzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. 
  9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
    Il proponente-acquirente acconsente al trattamento dei dati personali, sensibili e non, esclusivamente in relazione agli obblighi contrattuali e di legge; tali dati saranno comunicati e diffusi solo per l’adempimento dei predetti obblighi. 
  10. ACCORDO IN DEROGA
    L'acquirente dichiara di essere edotto della disciplina vigente riguardante la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) contenuta nel d.lgs. 49/2014 e nella regolamentazione adottata dal GSE e, in particolare, dì conoscere i diversi regimi dì finanziamento delle operazioni dì raccolta e avvio al trattamento dei pannelli fotovoltaici a fine vita, la cui applicazione dipende dalla data della fornitura e dal regime definito dal Conto Energia eventualmente applicabile. EVM S.R.L. dichiara di adempiere ai propri obblighi, quale Produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, mediante l'adesione al Sistema Collettivo PV CYCLE Italia Consorzio, contribuendo a mantenere attivo un circuito dì raccolta in grado di gestire i rifiuti dì pannelli fotovoltaici mediante avvio a impianti adeguati. Il produttore, tenuto conto delle condizioni economiche complessive del presente contratto, si impegna a sostenere i costi per il mantenimento in efficienza di tale circuito di raccolta nel tempo e a coprire i costi di gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici oggetto della presente fornitura nei limiti di €1,00 per ciascun pannello, che saranno versati nel Trust di PV Cycle e saranno resi disponibili all’acquirente. L'acquirente, tenuto conto delle condizioni economiche complessive del presente contratto, assume espressamente, nell'ambito di una contrattazione tra soggetti imprenditoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 49/2014, l 'onere di sostenere integralmente i costi legati alle operazioni di ritiro, trasporto e trattamento dei RAEE costituiti dai pannelli fotovoltaici a fine vita, ritirati in ragione di "unocontro-uno" al momento di una nuova fornitura di tipo equivalente, anche quando preordinata alla manutenzione di impianti incentivati, per la parte che dovesse non essere coperta dalla quota a garanzia accantonata nel Trust dal produttore o integralmente in caso di affidamento dei servizi a soggetto diverso da PV Cycle.